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R.D. 18/06/1931 n. 773Art. 52. Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai dei guardiani. Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione per omicidio, anche se colposo. Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica. Art. 53. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplodenti, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del ministro dell'interno. Art. 54. Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello stato. Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saran- no indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. È vietato di vendere esplodenti di qualsiasi specie a un minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente e a chi non comprovi la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquecento a mille lire. Art. 56. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico. Art. 57. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. Art. 58. È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato. Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento. Art. 59. È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dal- le case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Art. 60. Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto. Art. 61. L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale può, prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento. Art. 62. I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno, è rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità. Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda da lire duemila a seimila. CAPO VI. Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi. Art. 63. Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui. Art. 64. Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati. Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario e, se occorre, l'ufficio del genio civile. Art. 65. Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica. Art. 66. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili. Art. 67. I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi. TITOLO III. Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubb lici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici CAPO I. Degli spettacoli e trattenimenti pubblici. Art. 68. Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. Art. 69. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Art. 70. Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali. Art. 71. Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. Art. 72. Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali. Art. 73. Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produ- zione teatrale che siano, dal ministero dell'interno, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi. Il ministero può sentire il parere di una commissione composta dal capo del- la polizia, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la corte di appello di roma, da un rappresentante del partito nazionale fascista, dal capo della divisione polizia amministrativa, e da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori. Nel caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. Art. 74. La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione. Il prefetto può per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del ministero dell'interno. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto ed al ministero. Art. 75. Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche. Art. 76. Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza. È vietato l'impiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo. Il prefetto può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia il consenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore. Art. 77. Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Art. 78. (art. 76 T.U. 1926) . L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici. Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto. Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, so- no puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da £. 500 a 3000. |
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